Regolamento Interno F.I.M.

F.I.M., ENTE ACCREDITATO DAL MIUR – DIR 170/2016 – Iscritto al MISE

 

ART. 1 OGGETTO

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Il presente Regolamento disciplina gli aspetti della vita associativa non espressamente o diffusamente regolati dallo Statuto della F.I.M., dalle norme del codice civile e dalle leggi in materia ed è vincolante per tutti gli associati.

 

ART. 2 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Descrizione
Il termine musicoterapia, coniato negli U.S.A. all’inizio del XX sec., è utilizzato nei paesi dell’Europa e del mondo. Dall’ottobre 2015 la musicoterapia in Italia, in base alla legge 4/ 2013, è regolamentata secondo la norma UNI 11592 sulle Artiterapie.

La musicoterapia umanistica di Giulia Cremaschi Trovesi, è un approccio multidisciplinare basato sugli studi musicali accademici. Il suo modello teorico si fonda sulla fisica acustica, sulla filosofia umanistica, sulla pedagogia e pedagogia musicale. La pratica vocale e strumentale è utilizzata per creare e favorire la relazione e la comunicazione che affondano le proprie radici nell’epistemologia della musica.

La musicoterapia si colloca nell’ambito delle discipline artistiche, educative e formative (vedi art. 3 dello statuto F.I.M.; vedi Norma UNI 11592 del 2015 sulle Artiterapie, pag.2, nota 1 a piè di pagina).

Lo strumento di lavoro che crea il contatto con la persona nelle varie fasi della vita (gestazione, infanzia, adolescenza, giovinezza, età adulta, vecchiaia) è l’improvvisazione musicale comunicativa.

L’epistemologia della musica è lo “Studio” dei fondamenti del canto, del “fare musica”, della danza, della parola, della scrittura (suono, gesto, segno), nella dialettica filogenesi (storia dell’umanità) e ontogenesi (storia di ogni singola persona).

Lo “Studio”, in costante evoluzione, comporta per il musicoterapeuta la formazione permanente (Lifelong Learning) e per il formatore l’approfondimento della ricerca in quanto “Studioso in musicoterapia”.
La formazione in musicoterapia richiede l’”Apprendistato” che il musicoterapeuta effettua operando a fianco del suo formatore.

2.1  Il Musicoterapeuta è un professionista che, attraverso il “fare musica” con gli strumenti musicali adeguati per ogni situazione, crea momenti di ascolto, condivisione, gioia partecipativa, attraverso le conoscenze, le abilità e le competenze che ha acquisito nell’improvvisare comunicativo.

La conoscenza approfondita della musica (polifonia, armonia, ecc), posta in relazione all’euritmia (ordine suoni – ritmi – movimento), all’eutonia (tonicità emotivo – corporea), all’eufonia (armoniosità della voce), caratterizza la “musicoterapia umanistica”.

2.2 I Musicoterapeuti possono:

  • entrare nelle classi di ogni ordine e grado, per favorire gli inserimenti e l’integrazione di alunni con disabilità, operare con bambini piccolissimi (nidi d’infanzia), con donne nel periodo della gestazione e della cura dei neonati, con lattanti, con la primissima infanzia, con adolescenti, con persone adulte o anziane per il mantenimento del benessere delle condizioni psicofisiche e l’evolversi armonico delle capacità comunicative;
  • operare con persone le cui diagnosi sono state emesse dai servizi sanitari competenti e responsabili dei percorsi terapeutici, dialogando con gli specialisti in incontri d’équipe.
  • operare con altri professionisti, in strutture pubbliche o private (scolastiche, sanitarie, ecc), dialogare con gli specialisti negli incontri d’equipe.

2.3 Altri professionisti collaborano con il musicoterapeuta in situazioni di disabilità gravi e gravissime. La loro presenza è finalizzata a favorire e facilitare le persone con gravi difficoltà nella gestualità, nel movimento, nell’uso della voce, nel “fare musica”, affinché possano ampliare le loro esperienze, i loro apprendimenti e le loro possibilità espressive e comunicative.

In relazione alla formazione specifica e all’ambito professionale di provenienza, gli obiettivi e le modalità varieranno rimanendo al contempo sempre coerenti con le basi scientifiche e i principi teorici del musicoterapeuta, sapendoli amplificare e indirizzare verso il conseguimento del benessere della persona in carico.

 

ART. 3 I SOCI

Come prevede lo Statuto possono far parte della F.I.M., quali Associati, le persone fisiche maggiorenni, gli enti che condividono gli scopi associativi e culturali della F.I.M. e che non hanno riportato, né hanno pendenti, procedimenti o condanne penali.
Possono far parte dell’Associazione, quali associati:

  • i musicoterapeuti e gli allievi di corsi di musicoterapia che seguono un percorso di studi e di formazione coerente con gli intendimenti della F.I.M.;
  • i professionisti che favoriscono gli studi e l’applicazione della musicoterapia, impegnati nello studio e nella ricerca in ambito musicoterapico e che condividono gli orientamenti generali della F.I.M., impegnandosi a partecipare attivamente alla vita associativa;
  • tutti coloro che sostengono e condividono le attività e le finalità dell’Associazione;
  • le associazioni, i gruppi, le organizzazioni, i centri di studio di musicoterapia, le scuole di musica, le cooperative e le organizzazioni, anche straniere, che prevedano lo svolgimento di attività e/o di studi in musicoterapia.

Per aderire alla F.I.M. è necessario conoscere e condividere lo Statuto, i Documenti Costitutivi, il Codice Deontologico e il Regolamento interno.

Per quel che riguarda in generale diritti ed obblighi degli associati si rimanda a quanto indicato all’ art. 10 dello Statuto.

Coloro che intendono entrare nella F.I.M. in qualità di soci Musicoterapeuti, devono:

  • avere un Diploma di laurea triennale in ambito musicale (o diploma di vecchio ordinamento) o in alternativa un percorso formale – non formale – informale assimilabile qualitativamente e quantitativamente almeno ad una laurea triennale e alle conoscenze – abilità – competenze (EQF6) acquisite in un percorso formativo attraverso un corso di durata triennale (cfr norma UNI 11592 sulle Artiterapie);
  • avere un Diploma di un corso di Musicoterapia
  • avere effettuato due moduli di formazione in musicoterapia umanistica, Il corpo vibrante e risonanza corporea, La partitura vivente e l’improvvisazione in musicoterapia umanistica.

Per l’iscrizione compilare il seguente modulo, contenente anche l’autocertificazione di non avere subito e/o in corso carichi pendenti Penali.

L’ammissione alla F.I.M. è subordinata alla accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata dall’interessato.

Una volta approvata la domanda di iscrizione, il candidato può procedere al pagamento della quota associativa F.I.M..

In base a quanto previsto dalle disposizioni legislative (art. 5 legge 4/2013) sarà tenuto un elenco degli associati con l’indicazione del nominativo del socio, il suo indirizzo, il telefono, l’indirizzo mail, l’anno di iscrizione.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso per il socio professionista collaboratore, vedi ART.5.

Inadempienze
Ad integrazione dell’art. 11 dello statuto, il mancato pagamento comporta un richiamo da parte del Direttivo.

Trascorsi tre mesi dal suddetto avviso il socio verrà temporaneamente sospeso dalla F.I.M. Decorso un anno dalla sospensione il socio verrà espulso.

Sarà possibile una nuova ammissione seguendo l’iter previsto.
Verrà inoltre cancellato dagli elenchi il socio il cui pensiero e atteggiamento non è in linea con i principi teorici e deontologici della F.I.M..

La perdita della qualità di Socio, in caso di esclusione, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per presentare reclamo scritto al Collegio dei Garanti e, – nel medesimo termine – al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale deve convocare – con le modalità e nei termini ordinari – il Direttivo entro i successivi 30 giorni.

 

ART. 4  MODALITA’ DI  ACCESSO ALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI F.I.M.

In riferimento ed un ulteriore integrazione all’art. 9 dello Statuto, ogni socio iscritto, sulla base dei requisiti di accesso,  potrà entrare nell’elenco dei soci come:

– MUSICOTERAPEUTA F.I.M. – NON CERTIFICATO

– MUSICOTERAPEUTA F.I.M. CERTIFICATO secondo la Norma UNI 11592

– PROFESSIONISTA COLLABORATORE

Tale elenco è disponibile sul sito www.musicoterapia.it

 

4.1.  MUSICOTERAPEUTA F.I.M. – NON CERTIFICATO

Requisiti di accesso:
I soci che intendono entrare nell’elenco “MUSICOTERAPEUTI F.I.M. NON CERTIFICATI” devono:

  • avere un Diploma di laurea triennale in ambito musicale (o diploma di vecchio ordinamento) o in alternativa un percorso formale – non formale – informale assimilabile qualitativamente e quantitativamente almeno ad una laurea triennale e alle conoscenze – abilità – competenze (EQF6) acquisite in un percorso formativo attraverso un corso di durata triennale (cfr norma UNI 11592 sulle Artiterapie);
  • avere un Diploma di un corso di Musicoterapia;
  • avere almeno due anni di esperienza lavorativa nel campo della Musicoterapia;
  • essere in possesso della polizza assicurativa;
  • avere svolto la formazione in “Musicoterapia umanistica” modello “Giulia Trovesi Cremaschi”, frequentando i seguenti moduli: Fisica acustica;  Il corpo vibrante e risonanza corporea;  Epistemologia: origine di arti e linguaggi; La partitura vivente e l’improvvisazione in musicoterapia umanistica; Pedagogia musicale A.P.M.M.; Pratica vocale e strumentale in relazione alla musicoterapia umanistica;
  • avere svolto  almeno una  supervisione individuale e una collettiva.

 

Requisiti di mantenimento:

Il professionista, per poter mantenere la propria posizione in qualità di musicoterapeuta non certificato deve:

  • essere in regola con il pagamento annuale della quota associativa F.I.M., entro il 31 gennaio di ogni anno;
  • essere in possesso della polizza assicurativa;
  • essere in regola con la formazione permanente F.I.M.: il professionista dovrà frequentare nel corso di un triennio almeno 48 ore di formazione (di cui almeno una  parte con formatori F.I.M.) , 3 ore di supervisione collettiva e una supervisione personale ogni tre anni, con uno dei supervisori F.I.M..

E’ possibile frequentare altri seminari di carattere musicoterapico, musicologico, educativo, psicologico, di formazione personale purché attinenti ai campi d’applicazione della musicoterapia.

È consigliabile frequentare presso enti patrocinati dalla F.I.M.:

  • A.P.M.M. “Giulia Cremaschi Trovesi”
  • L’Indaco
  • Gruppi regionali F.I.M.
  • Aleph (ente di formazione e ricerca che promuove lo studio e la diffusione di modelli di comunicazione efficace)
  • altri enti riconosciuti dalla F.I.M. e sottoposti a validazione della Commissione Scientifica.

La formazione, il tirocinio, l’apprendistato e la supervisione non sono accettate se effettuate con l’ausilio di strumenti on line, come E-learning o simili.

Il percorso di formazione triennale va documentato attraverso l’apposito modulo di autocertificazione di formazione permanente da inviare al Direttivo allo scadere di ogni anno in corso.

In caso di necessità potranno essere richiesti, dagli organismi direttivi, gli attestati di partecipazione ai seminari e agli incontri di supervisione, in fotocopia.

Coloro che non documenteranno, alla fine di ogni anno,  la formazione permanente quale requisito di mantenimento all’elenco MUSICOTERAPEUTI F.I.M. , rimarranno iscritti soltanto in qualità di  soci ordinari (solo a seguito del pagamento annuale della quota associativa).

 

4.2  MUSICOTERAPEUTA F.I.M. –  CERTIFICATO

Requisiti di accesso:
I professionisti che intendono entrare nell’elenco “musicoterapeuti certificati” devono:

  • avere un Diploma di laurea triennale in ambito musicale (o diploma di vecchio ordinamento) o in alternativa un percorso formale – non formale – informale assimilabile qualitativamente e quantitativamente almeno ad una laurea triennale e alle conoscenze – abilità – competenze (EQF6) acquisite in un percorso formativo attraverso un corso di durata triennale (cfr norma UNI 11592 sulle Artiterapie);
  • avere un Diploma di un corso di Musicoterapia;
  • avere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel campo della Musicoterapia;
  • aver concluso tutta la formazione F.I.M.  (vedi Art. 4.1);
  • aver superato l’esame e ottenuto la certificazione di conformità in base alla legge 4 / 2013 e alla Norma UNI 11592 sulle Artiterapie, pubblicata nell’ottobre 2015.

Per richiedere il passaggio da MUSICOTERAPEUTA NON CERTIFICATO a MUSICOTERAPEUTA CERTIFICATO  è necessario fare domanda al Direttivo che verifica il possesso dei requisiti sopra richiesti e il percorso formativo personale.

Requisiti di mantenimento
Il professionista, per poter mantenere la propria posizione in qualità di socio musicoterapeuta certificato, deve:

  • rinnovare annualmente la certificazione presso l’ente certificatore, in conformità alla norma tecnica UNI 11592 sulle Artiterapie (pagando la quota annuale all’ente certificatore e documentando l’aggiornamento permanente);
  • essere in regola con il pagamento annuale della quota associativa F.I.M., entro il 31 gennaio di ogni anno;
  • essere in possesso della polizza assicurativa;
  • essere in regola con la formazione permanente F.I.M.: il professionista dovrà frequentare nel corso di un triennio 75 ore di formazione (di cui almeno una  parte con formatori F.I.M.) , 3 ore di supervisione collettiva e una supervisione personale ogni tre anni con uno dei supervisori F.I.M.

E’ possibile frequentare altri seminari di carattere musicoterapico, musicologico, educativo, psicologico, di formazione personale purché attinenti ai campi d’applicazione della musicoterapia.

È consigliabile frequentare presso enti patrocinati dalla F.I.M.:

  • A.P.M.M. “Giulia Cremaschi Trovesi”
  • L’Indaco
  • Gruppi regionali F.I.M.
  • Aleph (ente di formazione e ricerca che promuove lo studio e la diffusione di modelli di comunicazione efficace);
  • altri enti riconosciuti dalla F.I.M. e sottoposti a validazione della Commissione Scientifica.

La formazione, il tirocinio, l’apprendistato e la supervisione non sono accettate se effettuate con l’ausilio di strumenti on line, come E-learning o simili.

Il percorso di formazione triennale va documentato attraverso l’apposito modulo di autocertificazione di formazione permanente da inviare al Direttivo allo scadere di ogni anno in corso.

In caso di necessità potranno essere richiesti, dagli organismi direttivi, gli attestati di partecipazione ai seminari e agli incontri di supervisione, in fotocopia.

 

4.3 MUSICOTERAPEUTA CERTIFICATO UNI  –  FORMATORE 

Il “musicoterapeuta certificato”, proseguendo nella formazione, nello studio e nella ricerca, può diventare Formatore F.I.M. (“studioso in musicoterapia umanistica”).
I Formatori, “Studiosi in musicoterapia umanistica”, possiedono conoscenze, abilità, competenze utili per tenere seminari, corsi di aggiornamento in musicoterapia, docenze nelle scuole di musicoterapia e per valutare conoscenze, abilità, competenze degli studenti.

Requisiti di accesso
I Formatori oltre ad adempiere agli obblighi dei musicoterapeuti certificati con formazione F.I.M. devono:

aver effettuato n. 200 ore di assistenza all’interno del corso di musicoterapia e dei seminari FIM, inviando una  relazione rispetto al lavoro svolto al termine ogni incontro, che verrà discussa in sede di supervisione.

Aver effettuato esperienze di conduzione di gruppo, documentate e discusse in contesto di supervisione .

Svolgere incontri di supervisione una o più volte all’anno, secondo la seguente modalità:

– inviando una relazione di impianto generale del proprio lavoro e dettagliato sul lavoro specifico che verrà presentato in sede di supervisione (tempo disponibile per la presentazione: 1 ora).

Verranno valutati:

  • la qualità del testo scritto
  • la capacità di presentarsi al pubblico
  • la capacità comunicativa
  • I contenuti del lavoro
  • I dettagli scelti
  • La capacità d sintetizzare il lavoro all’interno dell’impianto musicoterapico
  • La trattazione di un argomento “extra” richiesto in modo estemporaneo.

La decisione della commissione esaminatrice  è inappellabile.

Requisiti di mantenimento
Il professionista, per poter mantenere la propria posizione in qualità di “socio musicoterapeuta certificato UNI- FORMATORE”, deve:
adempiere agli obblighi dei musicoterapeuta certificato
rendersi disponibile durante gli incontri di musicoterapia, come corresponsabile.
dimostrare continuità e partecipazione nel percorso di ricerca e di studio
proseguire con la supervisione per formatori.

Il formatore che non adempie a questi incarichi, verrà temporaneamente sospeso dall’incarico.

 

4.4 MUSICOTERAPEUTA F.I.M. CERTIFICATO –  SUPERVISORE

Il  “musicoterapeuta F.I.M. certificato – formatore” proseguendo nella formazione può diventare Supervisore.
I supervisori sono preparati a tenere docenze nelle scuole di musicoterapia, corsi di aggiornamento in musicoterapia, valutare la formazione degli studenti e dei musicoterapeuti, condurre supervisioni per i musicoterapeuti.

Requisiti di accesso
Per chiedere il passaggio a “musicoterapeuta certificato – supervisore”, oltre ad adempiere agli obblighi del “musicoterapeuta certificato -formatore”, occorre:
aver effettuato 24 ore di assistenza alle supervisioni.

Requisiti di mantenimento
Il professionista, per poter mantenere la propria posizione all’interno dell’elenco “soci musicoterapeuti certificati – supervisori”, deve:

  • adempiere agli obblighi dei musicoterapeuti certificati formatori;
  • rendersi disponibile durante i seminari di musicoterapia, come coadiutore;
  • rendersi disponibile ad effettuare gli incontri di supervisione;
  • dimostrare continuità e partecipazione nel percorso di ricerca e di studio anche tenendo seminari in qualità di docente;
  • frequentare gli incontri di supervisione con il caposcuola in qualità di assistente.

 

ART. 5  SOCIO  PROFESSIONISTA COLLABORATORE

I soci ordinari possono essere qualificati come “Professionisti collaboratori” se hanno i seguenti requisiti:

  • Laurea di 1° o 2° livello propedeutica ai compiti dei professionisti collaboratori (facoltà umanistiche, pedagogiche, ecc);
  • essere in regola con la formazione prevista dal proprio ordine professionale, se esistente, o dalle associazioni professionali cui sia iscritto;
  • aver compiuto un percorso specifico di formazione specialistica relativamente alla metodologia denominata Relazione Circolare che ha come caposcuola la Dott.ssa Simona Colpani.

Mantenimento nell’elenco “Soci professionisti collaboratori”
Per i “professionisti collaboratori” essere in regola con la formazione prevista dal proprio ordine professionale (se esistente) o dalle associazioni professionali cui sia iscritto e mantenere un aggiornamento costante nella formazione F.I.M..

PROFESSIONISTA COLLABORATORE – FORMATORE
Il socio “professionista collaboratore” proseguendo nella formazione può diventare Formatore. I professionisti collaboratori formatori sono preparati a tenere docenze nelle Scuole di musicoterapia, corsi di aggiornamento in musicoterapia e valutare le conoscenze, abilità, competenze degli studenti, dei professionisti collaboratori e musicoterapeuti.

Requisiti di accesso e di mantenimento
I professionisti collaboratori Formatori:

  • sono iscritti all’elenco soci ordinari (professionisti collaboratori);
  • devono aver effettuato n. 200 ore presenza e/o assistenza durante i seminari di formazione F.I.M.;
  • data la variabilità delle possibili professionalità, è inoltre necessario aver apportato elementi di riflessione utili alla ricerca e allo studio continuo in musicoterapia.

Spetta al Direttivo nominare il socio professionista formatore.

PROFESSIONISTA COLLABORATORE –  SUPERVISORE
Il socio “professionista collaboratore formatore” proseguendo nella formazione può diventare Supervisore.
I supervisori sono preparati a tenere docenze nelle Scuole di musicoterapia, corsi di aggiornamento in musicoterapia e valutare le conoscenze, abilità, competenze degli studenti, dei professionisti collaboratori e musicoterapeuti.
Diventa supervisore il professionista di comprovata validità e competenza.

Requisiti di accesso e di mantenimento
I professionisti collaboratori Supervisori:

  • sono iscritti all’elenco soci ordinari come formatori;
  • devono aver effettuato n. 400 ore presenza e/o assistenza durante i seminari di formazione F.I.M.;
  • aver effettuato attività di supervisione personale e aver apportato elementi di riflessione utili alla ricerca e allo studio continuo in musicoterapia;
  • dimostrare continuità e partecipazione nel percorso di ricerca e di studio della F.I.M.;
  • rendersi disponibile ad effettuare gli incontri di supervisione.

Spetta al Direttivo nominare il socio professionista supervisore.

 

Art. 6  PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario dell’Associazione è nominato dall’assemblea ed è solo colui o colei che si è distinto per eccellenti meriti nello studio e nella promozione della musicoterapia.
Il Consiglio Direttivo può attribuire al Presidente Onorario specifiche funzioni, deleghe ed incarichi, con correlati poteri di rappresentanza legale dell’ente.
Il Presidente Onorario partecipa a tutte le attività del Consiglio Direttivo con pieno diritto di parola e voto ed è considerato nei relativi quorum in aggiunta ai membri del Consiglio in carica.

 

ART. 7  DISPOSIZIONE PER I TIROCINANTI

Ogni musicoterapeuta certificato F.I.M. può accogliere tirocinanti.

Ogni tirocinante è tenuto a stendere una relazione da presentare al musicoterapeuta dopo ogni incontro, così da poter orientare lo sguardo di chi ha una formazione anche diversa da quella umanistica.  E’ caldeggiata la frequenza di almeno un seminario tematico sulla musicoterapia umanistica tenuto da formatori F.I.M. da farsi prima, durante o dopo il tirocinio.

 

ART. 8   STRUTTURA ORGANIZZATIVA E TECNICO-SCIENTIFICA

Il Direttivo
Ad integrazione di quanto indicato e chiarito nello Statuto, a proposito delle strutture e dei compiti degli organismi deliberativi e delle cariche sociali, si stabilisce che il Direttivo, nucleo di riferimento di qualsiasi attività dell’associazione e per tutti i soci, sarà composto solo da soci musicoterapeuti certificati.

Commissione scientifica: Compiti della struttura tecnico-scientifica della F.I.M.
(legge 4/2013, Art.5, comma d)
La Commissione scientifica ha funzione consultiva generale in ordine all’attività tecnica, artistico – scientifica della F.I.M. e a tale fine esprime pareri in merito alle questioni sottopostegli dai soci e dal Consiglio Direttivo.

La Commissione scientifica ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche e studi, convegni, seminari al fine di valorizzare le iniziative della F.I.M..

Svolge, inoltre, le seguenti funzioni propositive e consultive:

  • presenta al Consiglio Direttivo osservazioni e proposte relative all’attività artistico – scientifica della F.I.M. al fine di assicurare la qualità tecnico – scientifica dei servizi prestati e promuovere l’attuazione di progetti di ricerca e di intervento a carattere artistico – scientifico negli ambiti di pertinenza dell’associazione;
  • raccoglie proposte progettuali e propone al Consiglio Direttivo l’organizzazione di attività per la formazione e l’aggiornamento dei soci;
  • promuove la divulgazione della conoscenza artistico – scientifica e lo scambio con l’esterno proponendo al Consiglio Direttivo l’adozione delle opportune iniziative;
  • propone al Consiglio Direttivo eventuali integrazioni al protocollo di richiesta per i nuovi soci e del percorso formativo inerente l’elenco certificati F.I.M.;
  • controlla e valuta che i soci siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per svolgere attività musicoterapica.

 

ART. 9  COLLEGIO DEI GARANTI
Il Collegio dei Garanti (Probiviri) ha il compito di risolvere eventuali controversie fra i soci, come indicato in Statuto.

 

ART. 10  RICHIESTA DI PATROCINIO

10.1 Criteri

  1. La F.I.M. può concedere il patrocinio per manifestazioni ed iniziative a livello nazionale o internazionale di particolare rilievo musicoterapico, promosse da persone (soci F.I.M. e non), associazioni o enti pubblici o privati.
    Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore alla Commissione Scientifica della F.I.M. e formalmente concesso dal Consiglio Direttivo della F.I.M.
  2. Il patrocinio deve essere richiesto con congruo anticipo prima della data di inizio dell’evento o della manifestazione.
    Il patrocinio ottenuto dalla F.I.M. deve essere adeguatamente pubblicizzato attraverso gli stessi messi con cui si pubblicizza l’evento e la manifestazione.

10.2 Procedimento
Il soggetto responsabile dell’iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda scritta specificando il titolo dell’evento, il programma in sintesi, i destinatari, le modalità attuative e il periodo di svolgimento.
La F.I.M. può chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari.
La F.I.M. entro 30 giorni dal ricevimento del materiale si esprime sulla concessione del patrocinio.

La F.I.M. in caso affermativo invierà il logo per la realizzazione dell’evento.

CONTATTI
F.I.M. Federazione Italiana Musicoterapeuti
via Rosciano, 15 – Ponteranica 24010 (BG)
tel./fax +39 035 570658
e-mail fim@musicoterapia.it
C.F. 95099360166
P.I. 04194470169
IBAN IT77N0335901600100000017467
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